Art. 16.
(Durata di permanenza all'estero).

      1. La permanenza all'estero del personale docente non prevede un periodo massimo. Per l'eventuale cessazione della permanenza all'estero, dopo il periodo minimo di cui all'articolo 17, si tengono in considerazione le necessità contingenti e la volontà del personale docente stesso.
      2. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole.